Progettazione, realizzazione e direzione lavori nel settore edilizio

01/03/2002 - Competenze Professionali. Progettazione, realizzazione e direzione lavori nel settore edilizio.

In relazione alle competenze specifiche dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nel settore edilizio, si comunica quanto segue:

La Legge 7/1/1976 n. 3, successivamente modificata dalla Legge 10/2/1992 n. 152 quanto ai lavori ed opere pubbliche inerenti costruzioni, manufatti ed impianti tecnologici, attribuisce le seguenti competenze:

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 27 aprile 1990, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990 n.164;

cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del r.d. 11/2/1929 n.274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m),n), dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'art. 1 del r.d. 16/11/1939 n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5/11/1971 n. 1086 nei limiti delle competenze dei geometri;

Quest'ultima previsione, con il richiamo immediato e diretto alla disciplina che regola la professione dei geometri (R.D. 11/2/1929 n.724), amplia le competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nel settore edilizio: l'art. 16, lettera m) del R.D. richiamato prevede "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili". Ne deriva, pertanto, la competenza per tale categoria di opere e lavori pubblici dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, nei limiti in cui viene esercitata quella dei geometri.

Tale competenza riguarda non solo la realizzazione ed esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche, ma anche l'attività di progettazione dei medesimi lavori ed opere, prevista dalla legge quadro dei lavori pubblici 11/2/1994 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

La stessa competenza è riconosciuta alla categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia di collaudo di lavori ed opere pubbliche dall'art. 188 del DPR 554/99, che, al comma 2, riconosce quale requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo, la laurea in scienze agrarie e forestali.

Infine, i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali sono abilitati alla direzione dei lavori, ai sensi della Legge 109/94, nonché allo svolgimento degli adempimenti relativi alla sicurezza nei cantieri oggetto di opere pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528.

 

Fonte:Servizio legale Conaf