01/05/2002 - Competenze Professionali. Può un Dottore Agronomo redigere e quindi firmare singolarmente un piano urbanistico?
Preliminarmente si osserva che non esiste nel nostro Ordinamento la riserva della redazione di piani urbanistici generali o particolareggiati quale competenza esclusiva di determinate categorie, sebbene nella prassi tali piani siano redatti dagli ingegneri o dagli architetti.
In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato (Sez. IV, 8 ottobre 1996, n. 1087) affermando "la inesistenza di una situazione di monopolio professionale per la pianificazione urbanistica" e che " è del tutto conforme ai canoni di buona amministrazione rivolgersi a quei soggetti che, ancorchè non monopolisti, posseggono la più vicina competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia, in modo da garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico generale ed una pianificazione adeguata sotto il profilo tecnico".
Nella materia in oggetto l'art. 1 L. 3/76 e s.m.i., alla lettera q) attribuisce ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali le seguenti competenze: "gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo - forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale"ed alla lettera r) "lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e sulla fauna; i piani paesaggistici ed ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale" .
Secondo la norma richiamata, sono inoltre di competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali "le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali, ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del r.d. 11/2/1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n), dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del r.d. 16/11/1939 n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5/11/1971, n. 1086 nei limiti delle competenze dei geometri".
Quest'ultima previsione, con il richiamo immediato e diretto alla disciplina che regola la professione dei geometri attribuisce ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali la competenza per alcune categorie di lavori pubblici, nei limiti in cui viene riconosciuta ed esercitata quella dei geometri.
Fonte:Servizio legale Conaf