I Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto, - ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - possono iscriversi all'Albo con annotazione a margine, attestante lo stato giuridico professionale.
Gli Iscritti a margine possono esercitare la libera professione esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza per l'espletamento di ogni incarico.
Tutte le autorizzazioni devono essere consegnate presso la segreteria dell'Ordine